NUOVI TERMINI DI SCADENZA PER IL SECONDO ACCONTO IMPOSTE DI NOVEMBRE

 

Proroga al 30 aprile 2021 per i soggetti ISA delle regioni rosse

 

Il prossimo 30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative al reddito / valore della produzione per l’Irap, del 2020, che dovranno essere dichiarati nel prossimo modello Redditi e Irap nel 2021.

L’art. 6 del decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020) ha prorogato al 30 aprile 2021 il versamento del secondo acconto da parte dei soggetti che operano nelle zone rosse (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria ed altre) e che applicano gli ISA o sono in regime forfetario e minimo e registrano una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 sul 2019.

 

Seppure il testo di legge non è chiarissimo, per via di una stesura letterale non impeccabile, la proroga interessa le attività il cui ambito di operatività viene circoscritto ai soli soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse di cui al D.P.C.M. del 3 novembre scorso e dovrebbe comprendere anche le imposte non richiamate espressamente dalla specifica disposizione, ossia l’imposta sostitutiva, la cedolare secca, l’Ivie, l’Ivafe e l’Inps.

 

Contribuenti che applicano gli ISA

L’art. 58 del D.L. n. 124/2019 del Collegato alla Finanziaria ha rideterminato le modalità di versamento degli acconti di Irpef, Ires e Irap per i soggetti titolari o non titolari di partita Iva, che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari. La novità consiste nella previsione del versamento in due rate di pari importo (50% + 50%) tra primo e secondo acconto.

 

Contribuenti che non applicano gli ISA

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate e in particolare:

·          la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2020. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;

·          la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2020. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;

·          le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2020, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

 

Modalità di calcolo

L’acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

Ø metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2019;

Ø metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto qualora si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2020 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Se la previsione dovesse risultare errata, ed il contribuente ha versato di meno di quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2020, è applicabile la sanzione per insufficiente versamento nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Il differimento della seconda rata dell’acconto al prossimo anno, oltre ad avere un effetto finanziario immediato, consente anche di calcolare l’importo dovuto con il metodo previsionale “a posteriori”, quindi dopo aver determinato l’imposta dovuta per il 2020.

 

Rinvio del secondo acconto al 30 aprile 2021 per i soggetti ISA

L’art. 98 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha  previsto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta 2020 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019*.

Il decreto Ristori-bis (D.L. 149 del 9 novembre 2020) ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, prevedendo la proroga al 30 aprile 2021 dei versamenti della seconda rata dell’acconto Ires, Irpef e Irap da parte dei soggetti ISA (ed anche forfetari e minimi), indipendentemente dalla riduzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, se presenti negli allegati n. 1 e 2, e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria ed altre …), di cui al D.P.C.M. del 3 novembre scorso, nonché per i soggetti esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto (zone arancione).

* Per calcolare la riduzione di fatturato nei due semestri di riferimento si considerano le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva a nulla rilevando la “competenza” reddituale e i risvolti “finanziari” correlati alla stessa operazione. Per le fatture immediate e i corrispettivi, quindi, rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita, la data dei documenti di trasporto (Ddt) o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Inoltre come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del fatturato si dovrà tener conto della cessione di beni strumentali, delle fatture per passaggi interni emesse nel periodo ex art. 36 e delle note di variazione all’art. 26 del D.P.R. 633/72. Oltre alle operazioni soggette a Iva devono logicamente essere considerate nel fatturato di riferimento anche le cessioni e prestazioni non imponibili e/o esenti che pur non essendo assoggettate ad Iva soggiacciono all’obbligo di fatturazione. Analoga conclusione deve porsi per le prestazioni carenti del requisito di territorialità (articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72) ma con obbligo, nei casi previsti dalla norma, di fatturazione.

 

Misura della seconda rata di acconto

Ü versano l’acconto nella misura del 60% al 30 novembre 2020:

- tutti contribuenti (persone fisiche) “private”;

- tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o partecipano in società o associazioni in regime di trasparenza, per le quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

- gli imprenditori agricoli, titolari di solo reddito agrario;

- i soggetti nei confronti dei quali anche se approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

Ü versano l’acconto nella misura del 50% al 30 novembre 2020 i soggetti ISA che non hanno ridotto il fatturato di almeno il 33%:

- contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli ISA, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569,00), che non hanno ridotto il fatturato di almeno il 33%;

- contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza, interessate e per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui al primo capoverso;

- contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, c.d. minimi, e i contribuenti forfetari, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché non tenuti alla loro compilazione, di cui al primo capoverso.

Ü versano l’acconto nella misura del 50% al 30 aprile 2021 i soggetti ISA che hanno ridotto il fatturato di almeno il 33%:

- contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli ISA, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569,00), che hanno ridotto il fatturato di almeno il 33%;

- contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza, interessate e per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui al primo capoverso;

- contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, c.d. minimi, e i contribuenti forfetari, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché non tenuti alla loro compilazione di cui al primo capoverso.

Ü versano l’acconto nella misura del 50% al 30 aprile 2021 i soggetti ISA che NON hanno ridotto il fatturato di almeno il 33% e si trovano nelle zone rosse  ed i ristoratori delle zone arancione:

- contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli ISA, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569,00), indipendentemente dalla diminuzione del fatturato, che esercitano una delle attività elencate negli allegati n. 1 e 2, per le attività aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria ed altre).

- i ristoratori, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato, con le attività aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e zone arancione;

- contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza, interessate e per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui al primo e secondo capoverso;

- contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, c.d. minimi, e i contribuenti forfetari, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché non tenuti alla loro compilazione di cui al primo e secondo capoverso.

 

Le esclusioni

Il versamento dell’acconto non riguarda i contribuenti che lo scorso anno non hanno prodotto alcun reddito e che non hanno presentato la dichiarazione, perché non obbligati, e quanti nel 2020 prevedono di non aver alcun debito nei confronti dell’Erario. Non sono tenuti al versamento dell’acconto anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2020.

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

û nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);

û nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);

û non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con solo la certificazione unica CU);

û nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subìto ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es. quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);

û hanno la certezza di non essere soggetti nella dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;

û hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui Bot o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di incaricato alle vendite a domicilio);

û hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi;

û non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati, perché ad esempio:

-         lavoratori dipendenti o pensionati con un solo reddito percepito da un unico datore di lavoro o ente, senza oneri deducibili o detraibili da far valere;

-         lavoratori dipendenti con redditi percepiti da più datori di lavoro conguagliati dall’ultimo datore di lavoro e, ovviamente, senza oneri deducibili o detraibili;

-         possessori di redditi di lavoro dipendente come nei precedenti casi e di abitazione principale il cui reddito fondiario è stato completamente abbattuto dalla specifica deduzione.

û gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 1° gennaio e il 30 novembre per i redditi del defunto.

 

Pagamento mediante F24 e visto di conformità

I modelli F24 che recano compensazioni di crediti fiscali devono obbligatoriamente essere trasmessi con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall’importo del credito utilizzato e dall’importo della delega di pagamento (a zero, o con importi); viene così eliminata la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era previsto l’obbligo di presentare i modelli F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate).

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro (poi ridotto a 5.000 euro dal 24/04/2017), relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità. In assenza di visto verrà preclusa la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Le modalità di presentazione del mod. F24 possono quindi essere così sintetizzate:

 

 

Tipologie di versamento F24

 

Modalità di presentazione

 

 

Regole per i soggetti privati

 

 

 

 

F24 a debito senza compensazioni

à

·       modello cartaceo o home banking convenzionati o Entratel / Fisconline

 

 

F24 con saldo "a zero"

à

·       telematico Entratel / Fisconline

 

 

F24 a debito con compensazioni (saldo con importo diverso da zero)

à

·       telematico Entratel / Fisconline

 

 

Regole per i soggetti con partita Iva

 

 

 

 

F24 a debito, senza compensazioni

à

·       remote o home banking o Entratel / Fisconline

 

 

F24 con saldo "a zero"

à

·       telematico Entratel / Fisconline

 

 

F24 a debito con compensazioni di crediti

à

·       telematico Entratel / Fisconline

 

 

F24 a debito con compensazioni parziali di crediti della stressa natura (esempio credito/debito di Irap)

à

·       remote o home banking o Entratel / Fisconline

 

 

F24 a debito con compensazioni di crediti dei sostituti d’imposta

 

·       telematico Entratel / Fisconline

 

 

F24 a debito con compensazioni di crediti da contributi previdenziali

 

·       remote o home banking o Entratel / Fisconline

 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 31 del D.L. 78/2010, è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

 

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato, oltre gli interessi legali.

È possibile sanare spontaneamente la violazione mediante ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, integrato dalla L. 90/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) e modificato dal D.Lgs. 158/2015, che ha previsto la riduzione dal 30% al 15% della sanzione “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni”, con applicazione delle sanzioni ridotte, nelle seguenti misure:

ð ravvedimento sprint col 0,1% giornaliero (1/10 del 15% : 7,5) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,05% dal 01/01/2020;

ð ravvedimento breve col 1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,05% dal 01/01/2020;

ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,05 dal 01/01/2020;

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,05% dal 01/01/2020;

ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,05% dal 01/01/2020;

ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,05% dal 01/01/2020.

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

Quando si riceve la comunicazione di irregolarità, la sanzione si riduce al 10% se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento.

 

 

10/11/2020

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.